Descrizione
IL SINDACO
- Preso atto dell’Art.50 D.L.gs.267/2000;
- Ritenuto indispensabile e prioritario assicurare l’esecuzione di detti lavori;
- Preso atto della nota della ditta F.lli Sogno & Figli S.r.l., registrata al protocollo dell’Ente in data odierna Prot.n.1159 di richiesta chiusura traffico veicolare;
VISTI
I disposti legislativi vigenti ed in particolare:
- il D.to Lgs. n° 285 in data 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- il D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 “testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
- LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 299, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 81+300 (FERMATA BUS) ED IL KM 81+800 (PARCO GIOCHI), NELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.00 E DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.00, PROROGABILE A VENERDÌ, CON GLI STESSI ORARI, IN CASO DI EVENTUALI INCONVENIENTI;
- E’ AMMESSO IL TRANSITO DEI VEICOLI DI SOCCORSO;
- L’APPOSIZIONE DELL’IDONEA SEGNALAZIONE INDICANTE LA CHIUSURA AL TRANSITO NEI PRESSI DEL TRATTO IN PAROLA È A CARICO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.
Precisa che è fatto obbligo l’osservanza della presente Ordinanza da parte della cittadinanza tutta.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il presente provvedimento è inoltre impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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Ultimo aggiornamento
19/07/2024 09:20