Descrizione
In esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:
- tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Mollia, che non essendo iscritti agli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951 e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della predetta legge, sono invitati ad inoltrare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE e/o DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO;
- i giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello;
- non possono assumere l’Ufficio di Giudice popolare (art.12):
- a) i magistrati e in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.
Le domande, compilate su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente, dovranno pervenire, corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità, entro il 31 luglio 2025, per posta elettronica certificata all’indirizzo: mollia@cert.ruparpiemonte.it ovvero mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo.
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Ultimo aggiornamento
29/01/2025 16:47